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SANZIONE E OBBLIGO AFFISSIONE CODICE DISCIPLINARE

Con la sentenza n. 15218/15 la Corte di cassazione si è pronunciata nuovamente sulla illegittimità della sanzione disciplinare in assenza dell’affissione di un codice disciplinare.

Tale adempimento viene statuito dall’art. 7 della L. 300 del 20 maggio 1970 e disciplinato dalla maggior parte dei CCNL che dispongono l’obbligo di dare al codice disciplinare pubblicità tramite la sua esposizione in un locale accessibile alla generalità dei dipendenti.

Un obbligo che non può essere superato da altre forme di comunicazioni.

Nel caso in questione la Cassazione ha affermato tale principio, accettando l’appello della dipendente di un Comune sanzionata per la violazione di alcune disposizioni e pratiche specifiche impartitegli dal proprio superiore senza che queste fossero state portate a conoscenza della dipendente attraverso la pubblicazione del codice disciplinare.

Contenuti del codice disciplinare. Il codice disciplinare può essere caratterizzato da una forbice di completezza e minuzia che spazia da una specifica e dettagliata esposizione di tutte le situazioni aziendali verificabili con precisa indicazione di limiti, procedure e modalità di lavoro ed organizzative o, all’estremo opposto, semplice indicazione di quelli che possono considerarsi gli elementi ed i riferimenti minimi essenziali affinché il suddetto codice disciplinare possa considerarsi come esaustivo ai fini della norma.

Modalità e luogo di affissione. Il codice disciplinare deve essere portato a conoscenza dei dipendenti tramite l’affissione dello stesso in un luogo “accessibile a tutti”. Questo viene normalmente inteso come un locale in cui abbiano accesso la generalità dei dipendenti, come può essere l’area di ristoro a loro dedicata, l’area spogliatoio, l’antibagno, la bacheca aziendale, l’area ingresso/uscita, solo per fare alcuni esempi. Fondamentale è che tali luoghi siano liberamente e frequentemente accessibili da parte dei dipendenti.

Il datore di lavoro potrà poi adoperarsi nel comunicare direttamente ai dipendenti l’avvenuta affissione del codice disciplinare nei luoghi prefissati.

logo_CorteSupremaCassazionePer quanto concerne forme di comunicazioni che andassero a sostituire il dovere di affissione in luoghi pubblici, la giurisprudenza formatasi nel corso degli anni ha portato ad escludere tali ipotesi come legittime. Pertanto, la consegna individuale del codice brevi manu o attraverso invio tramite raccomandata a/r o e-mail non possono considerarsi esaustive dell’obbligo in oggetto; potranno, al più, costituire un adempimento parallelo all’affissione. Agli occhi del legislatore l’affissione del codice disciplinare riveste pertanto il mezzo esclusivo di comunicazione, al fine di creare uniformità di trattamento tra i dipendenti stessi.

Eccezioni all’obbligo. Due importanti eccezioni a detto obbligo possono a ben vedere essere considerate.

In base alle caratteristiche intrinseche delle mansioni affidategli il lavoratore può essere costretto a svolgerle in luoghi sempre differenti o senza la possibilità di recarsi abitualmente nei locali aziendali. In queste situazioni, stante quindi la possibilità di pubblicità del codice disciplinare in un luogo accessibile a tutti, potrà essere sostituito con l’invio individuale ai dipendenti.

Altro caso è quello relativo alla violazione di norme e divieti che rivestano carattere penale o che il lavoratore possa ritenere come sanzionabili in quanto norme condivise di sentire comune.  La giurisprudenza è andata a consolidarsi in tal senso, sottolineando come nel caso di una violazione che riguardi norme di legge, al fine dell’irrogazione di una contestazione disciplinare, non è necessario che questa venga ripresa nel codice disciplinare stesso o che vi sia dettagliatamente specificata.

Pertanto il lavoratore che sottraesse del materiale al proprio datore di lavoro potrebbe ben essere sanzionato anche in assenza di una specifica segnalazione di tale divieto nel codice disciplinare, come evidenziato in negativo nella sentenza in oggetto che sottolinea come “la condotta contestata al lavoratore che appaia violatrice non di generali obblighi di legge ma di puntuali regole (…) funzionali al miglior svolgimento del rapporto di lavoro, l’affissione si presenta necessaria”.

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