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PREMIO DI RISULTATO – DETASSAZIONE AL 10%

La legge di stabilità ha reintrodotto e reso stabile dal 2016 l’imposta sostitutiva dell’IRPEF (ed addizionali) del 10% sui premi di produttività.

Limiti massimi:

  • Nell’anno precedente a quello di percezione dei premi agevolati non aver percepito un reddito da lavoro dipendente superiore ad € 50.000, anche derivanti da più rapporti di lavoro o tramite reddito da pensione;
  • Detassazione applicabile con un tetto massimo di € 2.000 all’anno; inoltre le somme tassate con l’imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo e pertanto non vanno ad incidere sulle detrazioni da lavoro dipendente e per carichi di famiglia. Di conseguenza queste spetteranno in misura superiore. Altro elemento positivo riguarda il bonus da € 80,00 in quanto i premi non vengono ricompresi nel tetto reddituale a base del calcolo del bonus;
  • Viene ribadito come le somme su cui viene applicata l’imposta sostitutiva devono essere erogate in conseguenza dell’applicazione di contratti collettivi aziendali o territoriali

Retribuzioni agevolabili. I “premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il Decreto di cui al comma 188”; la valutazione e l’incidenza di detti criteri dovrà essere l’elemento alla base della contrattazione aziendale su cui verranno riparametrati i premi con relativa detassazione. Questi incrementi potranno consistere in elementi legati nell’aumento della produzione, nel risparmio dei fattori produttivi e nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi.Ten percent of red color

La misurazione di questi criteri dovrà essere specificata ed indicata in maniera oggettiva e misurabile, attraverso indicatori numerici definiti o attraverso altri sistemi di valutazione specificati ed individuabili nell’accordo collettivo stipulato.

 

Viene ribadita l’attenzione relativamente al passaggio attraverso la contrattazione collettiva territoriale o aziendale per l’applicazione di tale forma di imposta agevolata, negando la possibilità di procedere tramite accordi individuali o plurimi. Questi contratti collettivi dovranno poi essere depositati entro 30 giorni dalla loro stipula presso la Direzione territoriale del lavoro competente.

Benefit aziendali non soggetti a tassazione. La legge di stabilità è intervenuta anche nella regolamentazione dei benefit aziendali, il cosiddetto “welfare aziendale”. Si tratte di prestazioni, opere o servizi erogati o offerti dal datore di lavoro ai dipendenti in maniera diretta o sotto forma di voucher. Si tratta di opere e servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, utilizzabili dal dipendente o dai familiari di questo.

Queste prestazioni possono essere corrisposte in sostituzione delle retribuzioni premiali in denaro e si caratterizzano per il fatto che non concorrono alla formazione del reddito del dipendente. In sostanza la possibilità da parte del lavoratore di optare per questo paniere di benefit ha come conseguenza la completa detassazione del premio, che non sarà neppure soggetto alla detassazione del 10%.

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