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DIVIETO DI OBBLIGO AL LAVORO FESTIVO

La Corte di cassazione con la sentenza n. 16592 del 2015 sancisce la legittima facoltà del dipendente di rifiutarsi a svolgere attività durante le festività.

Con la sentenza in oggetto la Corte di cassazione ha respinto il ricorso da parte di un datore di lavoro che si era visto rifiutare da parte di un dipendente lo svolgimento di attività lavorativa durante una festività cadente nella settimana.

In seguito a tale rifiuto il datore di lavoro aveva pertanto provveduto ad infliggere una sanzione al lavoratore giudicata dalla Cassazione come illegittima.

La sentenza in oggetto evidenzia come nel caso di festività civili o religioselogo_CorteSupremaCassazione infrasettimanali la prestazione lavorativa possa essere richiesta esclusivamente qualora sussista un accordo tra le parti. In assenza di tale accordo il datore di lavoro non può pertanto imporre unilateralmente al lavoratore questo obbligo e, di conseguenza, è data facoltà al lavoratore di opporre un legittimo rifiuto.

Viene altresì sottolineato come questo principio debba essere osservato a prescindere dalle previsioni e disposizioni presenti nei CCNL di riferimento che regolamentino l’attività nei giorni festivi né tantomeno che lo svolgimento di attività in tali giorni venga ricompensato con maggiorazioni retributive.

 

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