News

Metalmeccanico

RINNOVO E NOVITA’ CCNL METALMECCANICO

Con il rinnovo del CCNL Metalmeccanico Industria sono state introdotte importanti novità normative dal punto di vista degli aumenti retributivi e soprattutto delle modalità con cui questi dovranno essere corrisposti.

Innanzitutto l’aumento retributivo non viene più predeterminato ma viene legato all’aumento inflativo dell’anno precedente.

Oltre agli aumenti in denaro divengono importanti le prestazioni relative al welfare aziendale attraverso l’obbligo di corrispondere flexible benefits e del versamento obbligatorio al fondo MétaSalute al fine di garantire prestazioni di assistenza sanitaria integrativa.

 

Aumento retributivo in denaro. Viene previsto un aumento retributivo variabile in base all’inflazione relativa all’anno precedente. Con il mese di giugno di ogni anno sarà pertanto previsto un adeguamento salariale in termini monetari da calcolarsi sulle retribuzioni mensili in vigore a gennaio ‘15.

Questo adeguamento ad oggi non esattamente quantificabile se non come stima.

Come adeguamento per il ritardo nel rinnovo del contratto collettivo viene prevista l’erogazione di € 80,00 come una tantum con la mensilità di marzo ’17.

Rimane prevista la corresponsione di un elemento perequativo in favore delle aziende che non hanno contrattazione di secondo livello riguardanti i premi di risultato o che nell’anno precedente non hanno erogato premi di risultato o che non prevedano lavoratori con superminimi retributivi  eccedenti alle previsioni del CCNL nazionale.

Pertanto, ai lavoratori in forza al 1° gennaio che nell’anno precedente non hanno percepito premi di risultato o che hanno la propria retribuzione composta esclusivamente da minimi del CCNL, dovrà essere corrisposta una cifra di € 485,00 con la mensilità di giugno.

 

Flexible benefits. Un’importante novità riguarda gli strumenti di welfare messi a disposizione. Ai lavoratori andranno i cd flexible benefits aziendali da utilizzarsi sotto varie forme (spesa, buoni benzina, spese scolastiche, ecc).

A partire da giugno ’17 le aziende dovranno mettere a disposizione un corrispettivo fino a € 100,00 annui per dipendente per beni e servizi di welfare (€ 150,00 per il 2018 e € 200,00 per il 2019).

Questi servizi o prestazioni dovranno esswelfaere garantiti attraverso il pagamento diretto del datore di lavoro all’erogatore del servizio (e non direttamente al lavoratore) o attraverso l’utilizzo di piattaforme elettroniche o ancora attraverso documenti di legittimazione (voucher).

Non è prevista l’erogazione sostitutiva in denaro di questi servizi.

Questi benefits possono rientrare in varie categorie ed essere relativi a:

  • Opere e servizi per finalità sociali (art. 51 c. 2 lett. F TUIR). A titolo esemplificativo:
    • Corsi di formazione
    • Abbonamenti o ingressi a cinema/teatri/pay tv
    • Abbonamenti a quotidiani
    • Biglietteria e prenotazione di viaggi
    • Assistenza domiciliare
    • Badanti
  • Beni in servizi e natura (art. 51 c. 3 TUIR). A titolo esemplificativo:
    • Buoni spesa per generi alimentari
    • Buoni spesa per carburante
    • Buoni spesa per acquisti vari
  • Servizi di trasporto collettivo (art. 51 c. 2 lett. D TUIR).
  • Tali somme potranno essere destinate al Fondo Cometa in caso di adesione del lavoratore (previdenza complementare) o al Fondo MétaSalute (assistenza sanitaria integrativa).

 

Fondo MétaSalute. Con il mese di ottobre ’17 viene previsto l’obbligo del versamento a carico azienda di € 156,00 annui per assicurare la copertura di prestazioni assistenziali integrative a favore del dipendente lavoratore e dei propri famigliari (visite specialistiche, cure dentali, interventi chirurgici, ecc).

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.