News

Micro

ANTICIPAZIONE NASPI E SVOLGIMENTO DI NUOVA ATTIVITA’ LAVORATIVA

Per chi decidere di intraprendere una nuova attività uno dei problemi principali –se non il problema- è naturalmente il rintracciamento delle fonti finanziarie necessarie alla spinta e all’avvio per iniziare.

Uno dei metodi di autofinanziamento può essere quello dell’anticipazione del trattamento NASpI come incentivo all’autoimprenditorialità.

Dal 1° maggio 2015 nell’ambito del riordino della normativa degli ammortizzatori sociali la NASpI ha sostituito ed inglobato le prestazioni di ASpI e mini-ASpI in vigore fino a tale data.

Anche in seguito a questo mutamento è rimasta in vigore la previsione di incentivo in oggetto.

Stante l’ovvia presenza dei parametri necessari per avere diritto al trattamento NASpI, il lavoratore che abbia perso involontariamente il posto di lavoro ha la facoltà di richiedere la liquidazione in un’unica soluzione del trattamento di disoccupazione a lui spettante che avrebbe dovuto percepire e che al momento della richiesta non ha ancora percepito.

REQUISITI. Il trattamento di anticipazione po’ essere richiesto per una delle seguenti ipotesi:

  • avvio di un’attività di lavoro autonomo;
  • avvio di un’impresa individuale;
  • sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa.

L’erogazione anticipata, rispetto al godimento periodico, non da diritto alla contribuzione figurativa.

RICHIESTA. I soggetti che fossero in presenza dei requisiti possono presentare richiesta della liquidazione del trattamento in un’unica soluzione presentando domanda all’INPS entro il termine di decadenza di 30 giorni dalla data di inizio dell’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa.

NATURA GIURIDICA DELL’ISTITUTO. Un punto delicato e controverso, fino a poco tempo fa, era stato quello relativo alla natura delle somme anticipate, con alcune conseguenze di estrema importanza relativamente al trattamento di anticipazione.

Poco prima dell’entrata in vigore della nuova ASpI (NASpI) l’INPS ha emanato una circolare (n. 62 del 19/03/15) con la quale venivano finalmente forniti i chiarimenti riguardanti il trattamento di anticipazione per l’avvio di nuova attività.

inps-logo_1

Prima di questa circolare chiarificatrice l’INPS prevedeva che, oltre alla domanda al punto precedente, per ottenere l’anticipazione fosse necessario allegare anche una dichiarazione sul reddito che il lavoratore presumeva di percepire per l’anno in corso. Presunzione fondamentale al fine di garantire la permanenza nello stato di disoccupazione senza il superamento di tale soglia.

Questo adempimento aveva come paradossale conseguenza il fatto di vanificare in larga parte quella che avrebbe dovuta essere la ratio dell’istituto. Il soggetto che aveva percepito l’anticipazione dell’ASpI o mini-ASpI (ora NASpI), avrebbe dovuto infatti “augurarsi” che nell’anno in questione non percepisse un reddito superiore alla soglia prevista per il mantenimento dello stato di disoccupazione. Pena di questo superamento sarebbe stata la restituzione o la diminuzione di quanto già percepito.

Così facendo l’INPS intendeva difatti equiparare l’istituto dell’indennità ASpI o mini-ASpI (ora NASpI) corrisposta a cadenza mensile, necessitante di rispettare i vincoli di permanenza nello stato di disoccupazione, con quello dell’anticipazione del trattamento come fonte di finanziamento.

Con la già citata circolare n. 62 del 19/03/15 l’INPS ha precisato che l’anticipazione di ASpI o mini-ASpI (ora NASpI) non deve considerarsi come “funzionale al sostegno dello stato di (…) disoccupazione”, come è da intendersi l’erogazione periodica, ma “assume la natura specifica di contributo finanziario per lo sviluppo dell’autoimprenditorialità destinato a sopperire alle spese iniziali di un’attività”.

Nella medesima circolare si sottolinea chiaramente come, sentito a riguardo anche il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, “l’istituto dell’anticipazione deve esplicarsi secondo un regime di autonomia rispetto all’istituto della indennità di disoccupazione ASpI e  mini-ASpI percepita in forma mensile”.

Conseguentemente a questa nuova interpretazione da parte dell’istituto, l’erogazione dell’indennità in un’unica soluzione assume un carattere completamente differente rispetto a quello dell’erogazione periodica, prescindendo dal rispetto delle soglie di reddito annuo presunto e dalla relativa dichiarazione.

I soggetti che hanno perso il posto di lavoro e che hanno intenzione di avviare una nuova attività potranno dunque richiedere l’anticipazione del trattamento senza doversi preoccupare di superare o meno soglie e limiti di reddito per il timore di dover restituire l’ammontare erogatogli.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.